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C. 07/04/2005 n. 338
3. al fine di prevenire danni al suolo e sottosuolo in caso di sversamento accidentale di rifiuti inquinanti, i presidi di sicurezza previsti nel SIA dovranno essere integrati con un sistema di monitoraggio in grado di segnalare tempestivamente il verificarsi di tale evento nonché da specifiche procedure operative di intervento per bloccare dette anomalie e procedere, quindi, alla necessaria messa in sicurezza e bonifica del suolo e sottosuolo e delle acque di falda; analoghe procedure dovranno essere definite per la fase di costruzione;
4. si dovrà predisporre un piano organico da realizzarsi nel tempo in fasi successive per la sostituzione della pavimentazione esistente realizzata con cemento e quarzo con altro tipo di pavimentazione in grado di garantire la completa impermeabilità, le cui modalità costruttive dovranno essere previste in un progetto esecutivo da sottoporre all’ARPA regionale; nel frattempo dovrà predisporsi il monitoraggio sulla tenuta della pavimentazione esistente;
5. il capannone adibito allo stoccaggio, movimentazione e alimentazione dei prodotti da trattare dovrà essere realizzato nell’ambito dell’area classifica- ta come industriale, stralciando quindi la parte che in progetto viene a ricadere in zona agricola, e opportunamente isolato rispetto al terreno sottostante mediante pavimentazione impermeabile munita di rete di raccolta con convogliamento di eventuali liquidi inquinanti in apposita vasca cieca; analogo sistema dovrà essere attuato in corrispondenza di tutti i serbatoi di stoccaggio fissi. La bonifica e successiva triturazione dei fusti dovrà avvenire esclusivamente all’interno di un perimetro del capannone isolato acusticamente; l’eventuale riutilizzo degli stessi, se non sottoposti a triturazione, potrà essere consentito solo come stoccaggio provvisorio degli stessi tipi di rifiuti da sottoporre a trattamento;
6. per quanto riguarda la produzione di rumore in fase di costruzione il proponente, in caso di superamento dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997, dovrà mettere in atto misure di mitigazione facendo ricorso ove necessario all’autorizzazione in deroga per le attività temporanee di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, art. 1 comma 4;
7. in fase di esercizio dovranno attuarsi le previste misure di mitigazione acustica nei confronti dei ricettori sensibili individuati, mentre all’interno dello stabilimento dovranno essere rispettati i valori limite di emissione sonora; dette misure di mitigazione dovranno essere adeguate sulla base delle risultanze delle campagne di monitoraggio da effettuarsi sia in fase diurna che nel caso di turni di notte secondo le modalità contemplate dall’all. B al citato DPCM 01.03.1991;
8. per quanto concerne la salvaguardia dell’ambiente idrico, il proponente dovrà prevedere un monitoraggio almeno trimestrale sulla qualità delle acque delle falde idriche presenti tenendo in particolare considerazione i punti di prelievo per uso potabile, ferma restando l’attuazione delle prescrizioni del Comune di Fidenza previste in sede di approvazione del piano di caratterizzazione;
9. l’ingresso e lo stoccaggio dei prodotti dovrà essere limitato ai soli rifiuti da sottoporre a trattamento di recupero e/o rigenerazione;
10. le tipologie e le quantità dei rifiuti in ingresso dovranno essere tali da escludere in ogni caso l’applicazione della normativa prevista dalla legge 334/99 (legge Seveso);
11. i fusti contenenti i rifiuti dovranno essere stoccati in locali coperti muniti di bacini di recupero, questi ultimi da prevedersi anche per tutti i serbatoi esistenti;
12. a compensazione dei richiesti aumenti delle attività di trattamento e di tutti gli interventi di progetto, l’Azienda dovrà impegnarsi:
-ad acquisire, smantellare e sistemare a verde con piantumazione arborea l’area confinante lo stabilimento, attualmente occupata da serbatoi di prodotti combustibili dismessi ed abbandonati, previa bonifica della zona. Dette operazioni dovranno concludersi nel termine di anni tre dall’inizio dell’attività;
-ad operare, nell’immediato e comunque nel termine di due anni, la rinaturalizzazione dello stagno esistente nella zona sud del perimetro dello stabilimento da realizzare mediante un progetto di sistemazione da concordare con il Comune di Fidenza; Tutte le prescrizioni sopraelencate dovranno essere sottoposte a giudizio di ottemperanza da parte del Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio. DISPONE
-che il proponente dovrà trasmettere alla Regione Emilia Romagna, e per conoscenza al Ministero dell’Ambiente Direzione Salvaguardia Ambientale, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le prescrizioni contenute nel presente decreto;
-che il presente provvedimento sia comunicato alla società Solveko S.p.A., all’ARPA Emilia Romagna ed alla Regione Emilia Romagna la quale provvederà a depositarlo presso l’Ufficio istituito ai sensi dell’art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate. Roma lì 7 aprile 2005 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE IL MINISTRO PER I BENI E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ CULTURALI
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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